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COSA E’ UN BREVETTO E ALCUNI CONSIGLI
La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità.” Lucio Anneo Seneca”
Per avere l’opportunità di monetizzare il talento delle persone e delle imprese italiane è necessario dare una forma tutelabile e vendibile alle invenzioni che ne derivano. Questa forma è il brevetto.
Un brevetto è un diritto di esclusiva su una invenzione, sia essa un prodotto o un procedimento, che viene rilasciato da una autorità di stato competente a seguito di un esame sostanziale che accerti la novità e inventività del trovato così come formulato nel testo brevettuale.
La prima e fondamentale cosa da sapere è che il requisito di novità è assoluto. La novità, e quindi la brevettabilità, sono tolte da qualsiasi divulgazione avvenuta in qualsiasi parte del mondo prima della data di deposito del brevetto, anche ad opera del titolare e dell’inventore stesso. Pertanto non è ammesso testare il mercato e successivamente depositare la domanda di brevetto, in quanto ogni divulgazione fatta dai titolari o inventori è un atto legale con cui ci si spoglia del diritto di proteggersi. La nostra invenzione sarà dedicata ai terzi che saranno liberi di produrla e venderla.
Il primo passo è quindi predisporre il testo. Il brevetto non è un contenitore in cui riversare tutto ciò che ci viene in mente sull’invenzione. Odio la parola “compilazione” che spesso viene usata, e rimanda ad un esercizio privo di ragionamento. Un brevetto è un testo organico dove ogni parte è intimamente legata. Il primo consiglio è pertanto quello di avere un ottimo testo di partenza.
E’ poi necessario chiedersi cosa si intende fare con il brevetto in un orizzonte temporale di qualche anno. Da qui la scelta della strategia di deposito nazionale ed estera.
E’ fondamentale sapere che un primo deposito fa nascere un diritto di priorità di 12 mesi richiamabile dai successivi depositi esteri, così da creare una famiglia brevettuale sulla stessa invenzione. Questo agevola evitando di dover depositare nei vari paesi nello stesso giorno.
Fatto il primo deposito la nostra invenzione entra in una tempistica di scadenze molto ben definite dalle normative, per cui è necessario calendarizzare e rispettare i tempi per non perdere i diritti acquisiti, compreso il diritto di priorità per le estensioni estere e le scadenze d’esame.
Una strategia molto utilizzata per affrontare l’estero quando si desidera rimandare il più possibile le spese maggiori di brevettazione, e/o quando si vuole rimandare la scelta dei paesi dove ottenere la protezione, è quella di depositare la prima domanda di brevetto in Italia, ed entro il periodo di priorità estenderla depositando una domanda di brevetto internazionale in base al Patent Coopertation Treaty (PCT).
La domanda di brevetto PCT è una unica domanda valida per 152 paesi, comprende quindi sostanzialmente tutto il mondo. Va considerato che tuttavia non esiste una autorità competente a rilasciare un “brevetto concesso” valido per tutto il mondo. La domanda PCT ha pertanto una durata massima di 30 mesi dalla data di priorità, che possiamo considerare come una prenotazione dei paesi, dopo la quale è necessario effettuare una scelta entrando nelle fasi nazionali dei soli stati di nostro interesse. Le procedure di brevettazione continueranno di fronte alle autorità nazionali fino alla concessione, portando così ad un fascio di brevetti. Va da se che tale ramificazione dà inizio al momento delle spese maggiori della procedura, e la fase PCT è valsa se non altro a ritardarle fino a due anni e mezzo dal primo deposito in Italia. La domanda internazionale tuttavia può fare molto di più. E’ infatti possibile richiedere un esame internazionale opzionale in cui cercare di ridurre o risolvere eventuali obiezioni di brevettabilità. In caso di successo i futuri esami nazionali ne avranno certamente una semplificazione.
Per quanto riguarda i paesi europei, è possibile depositare una domanda di brevetto europeo, derivante dal PCT o diretta. E’ fondamentale sapere che a differenza di altri titoli come il marchio e il design, il brevetto europeo non è comunitario. Basti pensare che aderiscono alla convenzione sul brevetto europeo 38 stati, contri i 28 della comunità europea.
La domanda di brevetto europeo è depositata presso l’ufficio Europeo dei Brevetti che cura l’esame formale e sostanziale e dichiara la concessione.
Dopo la concessione il brevetto europeo perde il connotato di unicum e deve essere convalidato nei vari paesi di interesse diventando un fascio di brevetti nazionali, negli altri stati perderà effetto.
Qui di seguito una possibile timeline di estensione estera partendo dall’Italia e avvalendosi della domanda di brevetto PCT e del brevetto Europeo:
Tra i maggiori vantaggi di questa timeline è il fatto che la domanda di brevetto Italiana iniziale riceve un rapporto di ricerca e opinione di brevettabilità ad oggi redatta per convenzione dall’Ufficio Europeo dei Brevetti prima della scadenza della priorità. Ciò è un ottimo ausilio per valutare l’opportunità di estensione all’estero, in quanto anche in fase PCT la domanda internazionale riceverà un rapporto di ricerca e una opinione di brevettabilità, dove l’autorità di ricerca per noi Italiani sarà sempre l’Ufficio Europeo dei Brevetti, che pertanto terrà conto della precedente ricerca di cui siamo già a conoscenza. Il rapporto di ricerca iniziale è pertanto trasmesso in eredità a tutti i componenti della famiglia brevettuale.
Cambiando argomento, vorrei dare risposta ad una preoccupazione dei titolari che mi viene esposta regolarmente per il fatto che la concessione di un brevetto richiede qualche anno.
Innanzi tutto va sfatato il falso mito che un brevetto è una “autorizzazione a produrre l’oggetto dell’invenzione”. Il brevetto è invece un diritto di “vietare a terzi” di produrre e vendere l’invenzione. Brevettare è infatti una scelta di proteggersi del titolare, dunque egli è pur sempre libero di non farla e produrre comunque.
In questo scenario i tempi lungi di brevettazione giocano a favore del titolare per i motivi seguenti. All’atto del deposito della domanda di brevetto la protezione che viene richiesta è molto ampia, non essendo a conoscenza di obiezioni sostanziali da parte della commissione d’esame. Se in fase d’esame dovessero presentarsi tali obiezioni è pieno diritto del titolare presentare controdeduzioni e emendamenti fino a raggiungere un testo di accordo con l’ufficio brevetti. E’ chiaro che le scelte possibili sono molteplici e non facilmente prevedibili da eventuali terzi che sorvegliano il nostro processo di brevettazione. Questi ultimi avranno certezza della protezione accordata solo alla data di concessione. E’ quindi chiaro che un titolo allo stato di domanda è un importante deterrente verso i potenziali contraffattori. A questo si aggiunge che per i primi 18 mesi dalla data di pubblicazione la domanda di brevetto è segreta, è quindi la normativa stessa che accorda il più grande effetto deterrente, dal momento che i concorrenti vedranno il prodotto, sapranno che è protetto, ma saranno impossibilitati dal conoscere la protezione.
Li chiamo pareri e non ricerche, perchè queste ultime ne sono solo una parte, trovati i documenti è infatti necessario analizzarli.
Il parere di brevettabilità e il parere di libera producibilità sono due oggetti molto diversi tra loro e non possono essere confusi.
Il parere di brevettabilità indaga la novità e inventività della nostra invenzione rispetto alla tecnica nota anteriore. La tecnica nota è qualsiasi cosa abbai reso accessibile al pubblico l’invenzione, in qualsiasi parte del mondo. Per rendere l’analisi fattibile è necessario porre dei limiti alle nostre indagini.
Eseguiremo pertanto ricerche nelle banche dati brevettuali, traendo vantaggio dagli ottimi motori di ricerca e dalla classificazione per ogni tipologia di invenzione. I documenti emersi in questo caso sono considerati come “pezzi di letteratura” e si indaga solo il loro contenuto descrittivo per scoprire se in qualche parte riportano le caratteristiche di prodotto o procedimento che stiamo esaminando. Cosa effettivamente i brevetti emersi proteggono non ha quindi alcun interesse ai fini del parere di brevettabilità, e non è indagato. Sostanzialmente non ha alcuna importanza che quei “pezzi di letteratura” siano brevetti.
Il parere di libera producibilità indaga l’ambito di protezione dato dai brevetti anteriori in vita nei paesi di interesse e lo confronta con un prodotto o procedimento, ben definito e non generalizzato, per stabilire se “quel prodotto o procedimento” interferisce con i diritti altrui. La parte dei brevetti emersi da considerare sono quindi le rivendicazioni. Spesso è necessaria una interpretazione per cogliere i limiti di protezione, ed è pertanto necessario studiare attentamente la storia d’esame di ogni singolo brevetto analizzato per capire come e perchè si è arrivati ad un determinato testo rispondendo ad eventuali obiezioni. Va poi ricostruita la famiglia brevettuale dei documenti emersi per capire lo status vitae nei vari paesi e se in questi si sono ottenute protezioni diverse tra loro e perchè.
Le ricerche e analisi di brevettabilità e di libera producibilità abbassano dunque il rischio di interferenza con tecnica nota anteriore o con i diritti di brevetto anteriori, dove la loro precisione aumenta se vi sia la consapevolezza di una interferenza con un prodotto ben preciso di una azienda concorrente, nel qual caso i brevetti e i relativi diritti su quel prodotto possono essere ricercati con una notevole precisione.
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